Fai locazione turistica o gestisci una casa per vacanze? Si fa un po di confusione tra extralberghiero e locazione turistica. C'è infatti una netta differenza tra chi fa ospitalità con strutture appartenenti alla prima e chi alla seconda categoria.
Le Case per Vacanze fanno parte del settore extralbeghiero e sono classificate attività economica in forma imprenditoriale. Il codice ATECO è il 55.20.51
La locazione turistica può essere gestita sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale. Il contratto di locazione è trattato dal Codice Civile.
L'associazione ASE Marsala ha realizzato una guida per aiutare chi fa locazione turistica a farla in maniera corretta. Per ricevere consulenza gratuita scrivere a: asemarsala@gmail.com
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LOCAZIONE TURISTICA PRIVATA
L’associazione A.S.E. Marsala è il punto di riferimento, in Sicilia, sia per chi opera nel settore dell’ospitalità extralberghiera, sia per chi fa locazione turistica. Questo manuale è stato concepito per fare chiarezza sugli aspetti tecnico/giuridici della locazione turistica esercitata in forma non-imprenditoriale.
LOCAZIONE TURISTICA - RIFERIMENTI DI LEGGE
La Costituzione tutela l’attività delle locazioni turistiche. Articolo 42 comma 2 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Le normative da considerare per gestire correttamente la locazione turistica:
1) Art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione;
2) Art. 1571 e successivi del codice civile (sulle locazioni);
3) Art. 1 comma 2 lettera c e comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni abitative);
4) Art. 53 dell’allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo);
5) Art. 19-bis D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (comunicazione questura);
6) Art. 5 comma 5 legge 8 agosto 2019, n. 77 (tempi di comunicazione alloggiatiweb)
7) Art. 22, comma 6 del DPR n. 633/72 (ricevuta di pagamento del canone di locazione)
8) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e Legge n. 71 del 24 giugno 2013 di conversione del D.L. n. 43 del 2013 (marca da bollo di 2€ da applicare alla ricevuta di pagamento)
La locazione turistica, detta anche locazione breve, è disciplinata dall’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 che prevede, tra le altre cose, l’applicazione della cedolare secca. Il locatore, infatti, è tenuto a versare allo Stato una tassa del 21%. In alternativa, i redditi da locazione turistica, possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi nel quadro dei redditi fondiari (se gli immobili risultano nella disponibilità dei proprietari), o nel quadro di altri redditi (se gli immobili rientrano nella disponibilità a titolo di comodato gratuito o di sub-locazione).
Il rapporto tra i soggetti (locatore e conduttore) della locazione turistica, prevede la predisposizione di un contratto in forma scritta per finalità turistica, come previsto dall’art. 1 comma 4, legge n. 431/1998.
Per i contratti che non superano i 30 giorni non è prevista la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Rischi di violazioni normative e fiscali per coloro che gestiscono erroneamente le locazioni turistiche:
1) Attività abusiva d’impresa;
2) Pubblicità ingannevole;
3) Concorrenza sleale;
4) Non essere in regola con i requisiti tecnico/edilizi;
5) Violazioni delle disposizioni fiscali IVA e INPS.
Sintesi degli obblighi a carico del locatore:
1) Predisporre un contratto di locazione turistica in forma scritta;
2) Comunicazione alla questura dei dati del locatario attraverso “Alloggiati Web”;
3) Cedolare secca del 21% o dichiarazione dei redditi come “redditi fondiari” o “altri redditi”;
4) Rilasciare ricevuta non fiscale (solo se richiesta dal conduttore) con marca da bollo di 2€ (per importi superiori a euro 77,47 - a carico del conduttore).
Estratto e riassunto da “La ricettività turistica aperta al pubblico e privata” a cura del Dott. Saverio Panzica
www.panzicaconsulenza.it
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