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CIR - Codice Identificativo Regionale

Aggiornamento: 26 dic 2022


CIR Codice identificativo Regionale Sicilia
Codice identificativo Regionale

Ci siamo, dal 01 settembre 2022 sarà disponibile la sezione "RICHIEDI CIR" sul portale "turist@t". Tutte le strutture ricettive e locazioni turistiche dovranno fare richiesta del Codice Identificativo Regionale e successivamente pubblicarlo, etro 30 giorni, su tutti gli annunci, sito web, social, ecc. Questo è quello che prevede il D.A. n 1783 del 27 luglio 2022 e successiva circolare n. 27026 del 10 agosto 2022 dell Assessorato del Turismo della Regione Siciliana.


Per chi non si adegua sanzioni da 500€ a 5000€.


Le strutture alberghiere ed extralberghiere sono già obbligate a trasmettere i dati dei flussi turistici sul portale "turist@t" e pertanto dispongono già di un account. Basta dunque seguire le istruzioni nella sezione "RICHIEDI CIR".


La novità sarà invece per le Locazioni Turistiche che fino ad oggi sono state esenti dall'obbligo di trasmettere i dati dei flussi turistici utilizzati dall'ISTAT per fini statistici. Quest'ultime infatti dovranno seguire una procedura più complessa oltre ad avere nuove incombenze burocratiche.


1) Inviare al Comune di riferimento la "Comunicazione di offerta di ospitalità" (allegata alla circolare regionale n 27026 del 10 agosto 2022). Lo stesso dovrà essere inviato al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all’atto dell’accreditamento sulla piattaforma "turist@t";

2) Accreditarsi sulla piattaforma "turist@t", mediante l’apposita sezione “Richiedi un account”;

3) Inviare la richiesta per l’ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata "Richiedi il CIR";

4) Trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale ci si impegna ad adempiere giornalmente all’obbligo di comunicazione dei dati ai fini Istat.


Le locazioni turistiche sono sempre obbligate a comunicare i dati degli ospiti alla questura (tramite il portale alloggiati web), a riscuotere l'imposta di soggiorno e a pagare le tasse sui proventi di tale attività, o tramite cedolare secca o sulla dichiarazione dei redditi (forma non imprenditoriale).


Tutti i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico sono tenuti, in virtù dell’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e ss. mm. e ii., a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa.


Per maggiori informazioni e consulenza iscriviti alla nostra associazione


Fabio Alba

Presidente Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica



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