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Il TAR Sicilia annulla dodici disposizioni del decreto assessoriale del turismo n. 2104/2025. L’extralberghiero ringrazia

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Aggiornamento: 3 giorni fa


04 maggio 2026- ASE Sicilia, l’associazione più rappresentativa del settore affitti brevi in Sicilia con oltre 120 associati, accoglie con soddisfazione la notizia dell’annullamento da parte del TAR di dodici disposizioni del decreto assessoriale n 2104/2025 e ringrazia la Federazione FARE per il lavoro svolto e il risultato conseguito a favore del settore extralberghiero.


La sentenza del TAR n. 01268/2026 REG.PROV.COLL. del 4 maggio 2026 arriva dopo la prima vittoria conseguita dal settore degli affitti brevi, ottenuta con la modifica al decreto assessoriale n. 2104/2025 (successivamente modificato con il D.A. n. 2735 dell’08.08.2025), che ha di fatto escluso gli affitti brevi dalle disposizioni previste dal primo decreto. Un risultato raggiunto anche grazie al lavoro svolto dalla nostra associazione, che ha partecipato al tavolo tecnico organizzato dall’Assessorato al Turismo, nel quale sono state esposte le richieste del settore degli affitti brevi.


Il TAR Sicilia, con sentenza del 4 maggio, accoglie il ricorso della Federazione FARE, annullando dodici disposizioni del decreto assessoriale n. 2104/2025 che imponevano nuovi e gravosi obblighi alle strutture extralberghiere.


Ecco le 12 disposizioni che vengono annullate:


Devono, pertanto, ritenersi illegittime le previsioni di seguito elencate, perché

irragionevolmente prevedono taluni stringenti condizioni quali requisiti necessari minimi ai fini dell’effettivo esercizio dell’attività di che trattasi, piuttosto che (come sarebbe stato più logicamente ipotizzabile) quali elementi utili per l’ascrizione della singola struttura ad una data categoria piuttosto che ad un’altra di livello inferiore; è lo stesso legislatore regionale peraltro, che, all’art. 1 della l.r. 6/2025, si è prefisso lo scopo di garantire un’offerta turistica “differenziata”, obiettivo che non sembra perseguibile imponendo alla generalità delle strutture servizi e requisiti che, anche per il costo che comportano (e che inevitabilmente si ripercuote sul cliente), possono giustificarsi solo in strutture ricettive di livello medio-alto.


1. Paragrafo 1.2, nella parte in cui stabilisce che “le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1”.


2. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere l’obbligo di dotarsi di materassi ignifughi.


3. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che tutte le strutture extralberghiere debbano disporre del 50% del personale addetto alla reception e del personale di sala in grado di comunicare con gli ospiti in lingua inglese.


4. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che “le unità abitative delle strutture turistico-ricettive devono essere dotate di almeno un televisore della dimensione minima di 32 pollici”.


5. Paragrafo 9, laddove impone la presenza di “televisore con antenna e canali satellitari nella sala o nelle sale soggiorno” per tutte le categorie di bed and breakfast.


6. Paragrafi 1.2, 7.1 e 9, nella parte in cui richiedono, anche per le attività turistico-ricettive esercitate presso civili abitazioni, che le camere non abbiano più di quattro posti letto non sovrapponibili.


7. Paragrafo 1.2, laddove stabilisce che ogni struttura turistico-ricettiva debba disporre di almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e WC ogni quattro posti letto sprovvisti di bagno privato, con la sola eccezione dei rifugi (par. 1.2).


8. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere che “ogni servizio igienico deve essere dotato di adeguata riserva di acqua corrente calda e fredda”.

Oltre a trattarsi di un onere gravoso, depone nel senso dell’irragionevolezza la scarsa chiarezza della previsione.


9. Paragrafo 1.2., laddove impone la presenza, nelle strutture turistico-ricettive dotate di spazi comuni a disposizione degli ospiti, di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari distinti per sesso, preceduti da antibagno, insieme ad un servizio igienico-sanitario da destinare ai soggetti disabili, accorpabile ad uno dei servizi distinti per sesso.


10. Paragrafo 1.2, nella parte in cui obbliga i titolari di strutture extralberghiere a presentare copia del regolamento condominiale e attestazione dell’amministratore di condominio relativa all’assenza di sentenze passate in giudicato o di cause pendenti a carico del condominio.


11. Paragrafi 5, 7, 9 e 13, nelle parti in cui, prevedono, rispettivamente per le residenze turistico-alberghiere, gli affittacamere, i bed and breakfast, le case per ferie – senza distinzione di categoria - l’obbligo di dotarsi di un defibrillatore.


12. Paragrafo 1.7, nella parte in cui (limitatamente alle strutture extralberghiere) attribuisce all’Assessorato il potere di scelta del nome della struttura nell’ambito di una rosa di tre denominazioni o di modificarne il nome nel caso di denominazione simile o coincidente.


SCARICA QUI LA SENTENZA INTEGRALE


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