Il disciplinare del settore dell'ospitalità turistica in Sicilia viene aggiornato con il nuovo disegno di legge 'Disciplina delle strutture turistico-ricettive' approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 388 dell'11 ottobre 2023.
«Con questa proposta – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – intendiamo valorizzare ancora di più la fruizione turistica del nostro territorio e allo stesso tempo accrescere la competitività all’interno del settore. Così, la Regione sarà in grado di garantire ai turisti standard di accoglienza più elevati».
Il disegno di legge classifica le diverse tipologie di strutture ricettive distinguendo tra alberghiere, extralberghiere, del turismo nautico e le locazioni turistiche, abrogando o modificando le norme in contrasto oppure ormai superate. Una specifica disciplina è prevista per gli alloggi nautici diffusi che offrono pernottamenti e altri servizi di accoglienza a bordo di imbarcazioni. Dopo l’approvazione della legge, sarà un decreto dell’assessore a fissare, tra gli altri, i criteri per la classificazione e i requisiti minimi obbligatori.
«Il settore dell’accoglienza turistica negli ultimi anni si è diversificato sempre di più andando oltre le strutture ricettive più classiche – dichiara l’assessore Amata –. Per questo, riteniamo non più rinviabile una disciplina del settore che possa portare la Sicilia al passo con i tempi venendo incontro sia alle esigenze degli imprenditori sia a quelle dei turisti. Questa è la direzione nella quale intendiamo muoverci, coerentemente con le iniziative varate a livello nazionale».
Tra le norme contenute nella legge c’è anche quella che semplifica le procedure di avvio delle attività con la presentazione della Scia al dipartimento regionale del Turismo che verificherà, successivamente, la sussistenza dei requisiti dichiarati dalla struttura per la sua classificazione. Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sulle norme, queste saranno affidate oltre che al dipartimento del Turismo anche agli enti locali competenti che potranno sanzionare le strutture e riscuotere gli importi. Un’altra delle novità riguarda, infine, l’istituzione del Codice identificativo regionale. Il Cir sarà adottato da tutte le strutture che dovranno esporlo all’esterno e renderlo visibile sui propri siti internet. Il ddl elimina, inoltre, la riclassificazione quinquennale.
Un aspetto innovativo è rappresentato dalle disposizioni riguardanti i campeggi e le are di sosta temporanea a fini turistici.
Riguardo i campeggi vengono apportate significative modifiche alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 al fine di offrire una regolamentazione semplificata e rispettosa, oltre che degli strumenti urbanistici generali comunali, delle norme igienico-sanitarie, di salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente. Viene introdotta al possibilità per i Comuni di autorizzare, ni aree pubbliche o private, campeggi della durata massima di sessanta giorni nell'arco dell'anno solare, previo nulla osta del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.
Sono disciplinate inoltre le aree di sosta temporanea a fini turistici destinate esclusivamente al parcheggio di caravan e autocaravan per un periodo massimo di 72 ore consecutive.
Vengono disciplinate per la prima volta in regione le Locazioni Turistiche ossia le locazioni di unità immobiliari non soggette a classificazione, come disciplinate dall'articolo 53 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
Il disegno di legge propone, in attuazione della normativa statale, ed in linea con le attività già poste in essere dall'Assessorato regione del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'introduzione del Codice identificativo regionale di tutte le strutture ricettive comprese le locazioni turistiche. I gestori, i titolare e i legali rappresentanti delle strutture avranno pertanto l'obbligo di esporre il C.I.R. all'esterno delle strutture ricettive integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità.
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