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Locazione Turistica - guida gratuita agli adempimenti

Aggiornamento: 23 gen 2023


  1. Comunicare alla Questura, tramite il portale alloggiati web, i dati degli ospiti;

  2. Riscuotere l'imposta di soggiorno (ove prevista) e versarla successivamente al Comune;

  3. Dichiarare all'Agenzia delle Entrate l'imposta di soggiorno versata al Comune. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica facendo accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022;

  4. Richiedere e pubblicare il CIR;

  5. Comunicare i dati degli ospiti sul portale dell'Osservatorio Turistico della Regione Siciliana;

  6. Stipulare un contratto di locazione breve a fini turistici in forma scritta;

  7. Dichiarare gli incassi e pagare le tasse dovute (cedolare secca 21%).



LE LOCAZIONI BREVI TURISTICHE CON CONTRATTI INFERIORI A 30 GIORNI

Ai sensi dell’articolo 4 del DL n 50/2017 si definiscono Locazioni Brevi Turistiche, i contratti di locazione che:

  • Hanno ad oggetto immobili abitativi (non vengono prese in considerazione le pertinenze);

  • Hanno durata non superiore a 30 giorni. In questo caso il contratto non ha obbligo di registrazione. Tuttavia, occorre valutare se nell’anno per uno stesso locatario su uno stesso immobile si è superato il limite di giorni. Vedi l’articolo 2-bis, Tariffa, Parte II, DPR n 131/86;

  • Siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Requisito riferito ad entrambe le parti del contratto.

La Locazione Turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio case vacanza o bed and breakfast in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento.

Questo senza l’offerta di alcun servizio aggiuntivo, al di fuori della pulizia giornaliera e cambio di biancheria. Altri servizi come ristorazione, colazione, stiratura, etc. non sono ammessi.

È necessario stipulare un contratto tra proprietario e ospite?

Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all’immobile e ai contraenti, nonché l’importo del canone d’affitto (e l’eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi.

Perché è richiesta la forma scritta del contratto?

La necessità della forma scritta trova fondamento nell’Art. 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. L’articolo è stato pubblicato in GU n.292 del 15 dicembre 1998: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”



LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - ALLOGGIATI WEB


Con la Circolare n. 0004023 del 26 giugno 2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, il Ministero ha fornito dei chiarimenti in tema di pubblica sicurezza. Infatti è stato indicato che gli oneri stabiliti dall’articolo 109 del TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali. In pratica, non possono ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione alle autorità di P.S. coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi. Questo indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. Anche in caso di locazioni turistiche, quindi, è necessaria l’iscrizione al portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb per comunicare i nominativi degli ospiti. Sia quelli dei residenti in Paesi UE che Extra-UE, così come previsto dalla Legge n. 191/78. Per iscriversi al portale è necessario recarsi presso la Questura del proprio Comune e consegnare copia di un documento di riconoscimento e i moduli per l’istanza di abilitazione al servizio di comunicazione delle presenze. In alternativa si può inviare agli stessi una pec - elenco questure





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